Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge si applica ai tecnici e agli artisti interpreti o esecutori della musica da ballo, intrattenimento e svago e di tutte le forme artistiche riconducibili alla musica leggera, la cui prestazione è resa con carattere saltuario, in tempi e luoghi diversi e nei confronti di molteplici datori di lavoro.
      2. Quando i soggetti di cui al comma 1 non sono assunti come dipendenti o quando non assumono loro stessi il ruolo di imprenditori od organizzatori, in conformità alla legislazione vigente in materia di pubblico spettacolo, di intrattenimento e di svago, devono essere inquadrati, rispetto agli organizzatori di spettacoli, concerti, balli e intrattenimenti, come lavoratori subordinati atipici, nel rispetto delle caratteristiche di autonomia proprie del lavoro artistico creativo e delle esigenze del datore di lavoro e dello spettatore. Il medesimo criterio si applica anche quando i lavoratori sono costituiti in società semplici o di fatto o in forme associative prive di personalità giuridica e altresì nei casi in cui i medesimi lavoratori, con o senza spettatori o pubblico partecipante, svolgono attività organizzate per fini di riproduzione o di registrazione, con qualunque mezzo tecnico e su qualunque supporto realizzate, o per fini di diffusione radiotelevisiva e multimediale.